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       REGOLAMENTAZIONE
        E DEONTOLOGIA  
      
        - Ordinamento della professione di psicologo (Legge 56/89), ovvero legge
          che definisce chi può esercitare la professione di psicologo
          e chi no; chi può considerarsi psicoterapeuta e chi non ne possiede
          i requisiti
 
       
      LEGGE No.56
        18 febbraio 1989 
      Ordinamento della professione di psicologo. 
        La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. 
        IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: 
      Articolo 1. Definizione della professione di
        psicologo.  
        1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi
        e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
        abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte
        alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.
        Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca
        e didattica in tale ambito. 
      Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività
        di psicologo. 
        1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver
        conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere
        iscritto nell'apposito albo professionale.  
        2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
        Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
        della presente legge. 
        3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano
        in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un
        tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
        della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla
        data di entrata in vigore della presente legge. 
      Articolo 3. Esercizio dell'attività psicoterapeutica. 
        1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato
        ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento
        della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di
        specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione
        e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente
        della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
        universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure
        di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
         
        2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di
        competenza esclusiva della professione medica.  
        3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante
        sono tenuti alla reciproca informazione (2). 
      Articolo 4. Istituzione dell'albo.  
        1. E' istituito l'albo degli psicologi. 
        2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo
        622 del codice penale. 
      Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli psicologi. 
        1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso
        è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province
        di Trento e di Bolzano, a livello provinciale. 
      Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali del
        consiglio regionale dell'ordine. 
        1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le
        mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti
        in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra
        loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito
        della stessa regione.  
        2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
        sentito il Consiglio nazionale dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine
        della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse
        disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o
        provinciali dell'ordine. 
      Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione all'albo.
         
        1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a) essere cittadino
        italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con
        cui esiste trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne
        penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione
        dalla professione; c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio
        della professione; d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani
        residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio,
        in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino
        fuori del territorio dello Stato. 
      Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo. 
        1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da
        bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il
        documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
        dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa
        di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista
        dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.
         
        2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito
        l'esercizio della libera professione.  
        3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione
        con la relativa motivazione. 
      Articolo 9. Iscrizione.  
        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente
        articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.
         
        2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro,
        redigendo apposito verbale. 
      Articolo 10. Anzianità di iscrizione nell'albo.
         
        1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della
        relativa deliberazione.  
        2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
         
        3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di
        iscrizione.  
        4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di
        nascita e residenza, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale,
        la relativa indicazione. 
      Articolo 11. Cancellazione dall'albo.  
        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta
        del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a) nei casi
        di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione
        in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare
        uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo
        che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto
        venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio anzidetto pronuncia
        la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso
        di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma
        1. 
      Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale
        dell'ordine.  
        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto
        di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i
        duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore
        a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo,
        a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni
        dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile
        per più di due volte consecutive.  
        2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti
        attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione,
        il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce
        eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede
        alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio
        mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
        dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle
        leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta
        dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni
        ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione
        di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia
        e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale
        ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti
        dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale,
        ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e
        svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della
        professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo
        27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in
        conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. 
      Articolo 13. Attribuzioni del presidente del
        consiglio regionale o provinciale dell'ordine. 
        1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni
        conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.
         
        2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli
        iscritti. 
      Articolo 14. Riunione del consiglio regionale
        o provinciale dell'ordine.  
        1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una
        volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità
        o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno
        un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
        riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente
        ed è sottoscritto da entrambi. 
      Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del
        consiglio regionale o provinciale dell'ordine.  
        1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle
        domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate
        entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente
        per territorio. 2. In caso di irreperibilità, la comunicazione
        avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede
        del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato. 
      Articolo 16. Scioglimento del consiglio regionale
        o provinciale dell'ordine.  
        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza
        dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi
        motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su
        richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
         
        2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni
        sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro
        novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea
        per l'elezione del nuovo consiglio.  
        3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario
        sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
        entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.  
        4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo,
        un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei
        quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle
        sue funzioni. 
      Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni
        del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale.
         
        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonché i risultati
        elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente
        per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso
        il tribunale stesso. 
      Articolo 18. Termini per la presentazione dei
        ricorsi.  
        1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio
        di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla
        proclamazione degli eletti.  
        2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. 
      Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.  
        1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di
        cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in
        camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.  
        2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere
        alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per
        il procedimento davanti al tribunale. 
      Articolo 20. Elezione del consiglio regionale
        o provinciale dell'ordine.  
        1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua
        nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la
        data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il
        consiglio.  
        2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento
        del nuovo consiglio.  
        3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio
        istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta
        dal consiglio stesso.  
        4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per
        posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno
        quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.  
        5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale
        dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore
        di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.
         
        6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni
        dalla prima.  
        7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità
        personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
        mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.  
        8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna
        chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.  
        9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore,
        il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco
        degli elettori.  
        10. E' ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla
        segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la
        fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio
        in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata
        dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la
        scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare
        l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza
        dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore,
        la depone nell'urna.  
        11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno,
        per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione,
        qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.  
        12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia
        alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora
        abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.  
        13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è
        costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e
        la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. 
      Articolo 21. Composizione del seggio elettorale.
         
        1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente
        o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori
        presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.
         
        2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita
        le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è
        sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio
        dell'ordine.  
        3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti
        dell'ufficio elettorale. 
      Articolo 22. Votazione. 
        1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in
        un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro
        del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse,
        con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente
        prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli
        scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto
        al voto.  
        2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore
        alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono
        calcolati per eccesso.  
        3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
         
        4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
        sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero
        di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare
        la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni. 
      Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle elezioni.
         
        1.Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine
        regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato
        voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli
        eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.  
        2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale
        dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore
        della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o
        provinciale dell'ordine. 
      Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale
        o provinciale dell'ordine - Cariche. 
        1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro
        venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti
        eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca
        per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più
        anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice
        presidente, di un segretario e di un tesoriere.  
        2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale
        dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti
        di cui all'articolo 25.  
        3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre
        la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice
        presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più
        anziano per età.  
        4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il
        presidente vota per ultimo.  
        5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare,
        l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento
        disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente. 
      Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel consiglio
        regionale o provinciale dell'ordine.  
        1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano
        un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale
        dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso,
        al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia,
        il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16. 
      Articolo 26. Sanzioni disciplinari.  
        1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio
        della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla
        dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità
        del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale
        o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari: a)
        avvertimento; b) censura; c) sospensione dall'esercizio professionale
        per un periodo non superiore ad un anno; d) radiazione. 
        2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal
        codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la
        morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti
        all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti
        di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio
        dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute. 
        3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con
        sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva
        non inferiore a due anni per reato non colposo. 
        4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto,
        nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta
        le norme di procedura penale.  
        5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato
        può ricorrere a norma dell'articolo 17. 
      Articolo 27. Procedimento disciplinare.  
        1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento
        disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente
        per territorio.  
        2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica
        all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un
        termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al
        consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi
        dell'assistenza di un legale.  
        3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato
        ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.  
        4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi
        2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni
        nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima
        residenza dell'interessato. 
      Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine. 
        1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti
        dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento
        e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in
        carica tre anni.  
        2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
         
        3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario
        ed un tesoriere.  
        4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni
        conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
         
        5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.  
        6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
        a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
        b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine,
        cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla
        compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c)
        predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli
        iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi;
        d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione
        relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta,
        i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
        nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti
        pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni
        non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle
        tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità
        ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del
        Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;
        h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo,
        nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla
        liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti
        nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine. 
      Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia
        e giustizia.  
        1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine
        nazionale degli psicologi. 
      Articolo 30. Equipollenza di titoli.  
        1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge
        possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in
        psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute,
        con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
        universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
        internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
        l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
        italiane. 
      Articolo 31. Istituzione dell'albo e costituzione
        dei consigli regionali e provinciali dell'ordine.  
        1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale
        dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta giorni
        dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede
        alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione
        a norma degli articoli seguenti.  
        2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della
        sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo
        33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali
        dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede
        altresì a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente,
        due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica
        amministrazione. 
      Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di prima
        applicazione della legge.  
        1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere
        a), b) e d) dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentarsi
        entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo
        31: a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e
        in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche
        nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza
        scientifica anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori
        e assistenti universitari di ruolo in discipline psicologiche e ai laureati
        che ricoprano o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione
        pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia attualmente richiesto
        il diploma di laurea in psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano
        ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività
        di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto
        il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso, ovvero
        che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati
        che da almeno sette anni svolgano effettivamente in maniera continuativa
        attività di collaborazione o consulenza attinenti alla psicologia
        con enti o istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che abbiano operato
        per almeno tre anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti
        nel campo specifico a livello nazionale o internazionale. 
      Articolo 33. Sessione speciale di esame di Stato.
         
        1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione
        speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro
        che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica
        in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di
        laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni,
        ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o
        in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno
        biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale,
        o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia
        conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con
        decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio
        universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano
        internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto
        l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università
        italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due
        anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;
        c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto
        dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della
        professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'università,
        nonché i laureati che documentino di avere esercitato con continuità
        tale attività, presso enti o istituti soggett idonei a ricoprire
        un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il
        cui accesso era richiesto il diploma di laurea. 
      Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato degli
        iscritti ad un corso di specializzazione.  
        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi
        a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo
        il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento
        dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un
        corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei
        suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno
        un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo. 
      Articolo 35. Riconoscimento dell'attività
        psicoterapeutica. 
        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività
        psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine
        degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri,
        laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità,
        di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia,
        documentandone il curriculum formativo con l'indicazione delle sedi, dei
        tempi e della durata, nonché il curriculum scientifico e professionale,
        documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della
        professione psicoterapeutica (2/cost).  
        2. E' compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.
         
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento
        del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
        legge. 
      Articolo 36. Copertura finanziaria.  
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32 e 33 si
        fa fronte a carico degli appositi capitoli dello stato di previsione del
        Ministero di grazia e giustizia. 
        
      Note 
        (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O. 
        (2) Con D.M. 12 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1992, n. 255),
        modificato dal D.M. 17 marzo 1994 (Gazz. Uff. 22 marzo 1994, n. 67), sono
        state stabilite le modalità per la presentazione delle domande
        di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. 
        (2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 412
        (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondate
        le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma
        1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35 e 32 della Costituzione. 
           
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