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       REGOLAMENTAZIONE
        E DEONTOLOGIA  
      
        -  Codice deontologico, ovvero l'etica della psicologia
 
       
      CODICE DEONTOLOGICO
        - Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
        nell'adunanza del 27-28 giugno 1997 
      Capo I - Principi generali 
      Articolo1 
        Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
        iscritti all'Albo degli psicologi.Lo psicologo è tenuto alla loro
        conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
        disciplinare. 
      Articolo 2 
        L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico,
        ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità
        ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto
        previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n.
        56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. 
      Articolo 3 
        Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento
        umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo,
        del gruppo e della comunità.In ogni ambito professionale opera
        per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi
        e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.Lo
        psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante
        dal fatto che,nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente
        nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione
        ai fattori personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al
        fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
        indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti
        e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.Lo psicologo
        è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili
        dirette conseguenze. 
      Articolo 4 
        Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità,
        il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia
        di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni
        e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera
        discriminazioni in base a religione, etnia,nazionalità, estrazione
        sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,orientamento sessuale,
        disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando
        tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
        stessi.Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione
        presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti,
        con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli
        cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario
        ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano,
        lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso. 
      Articolo 5 
        Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
        professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
        nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza
        ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
        adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.Lo psicologo
        impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti
        ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente
        e/o utente, aspettative infondate. 
      Articolo 6 
        Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
        la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
        codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il proprio Ordine.Lo
        psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
        tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione;
        è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
        risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.Nella collaborazione
        con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale
        nel rispetto delle altrui competenze. 
      Articolo 7 
        Nelle proprie attività professionali, nelle attività di
        ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché
        nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche
        in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
        di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,all'occorrenza,
        le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
        Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali
        solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
        adeguata ed attendibile. 
      Articolo 8 
        Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita
        dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
        Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo
        di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
        esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con
        esso attività ingannevoli od abusive.  
      Articolo 9 
        Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
        adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
        consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico
        e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza.
        Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà
        di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell'
        ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente
        e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo
        psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero
        della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione
        all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età
        o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro
        consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale
        o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado
        di comprendere la natura della collaborazione richiesta.Deve essere tutelato,
        in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità
        ed all'anonimato. 
      Articolo 10 
        Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento
        degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare
        loro sofferenze. 
      Articolo 11 
        Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto
        non rivela notizie,fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
        professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate
        o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
        seguenti. 
      Articolo 12 
        Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è
        venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.Lo psicologo
        può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale,
        anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
        dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,
        comunque, l'opportunità di fare uso ditale consenso, considerando
        preminente la tutela psicologica dello stesso. 
      Articolo 13 
        Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
        limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione
        del proprio rapporto professionale,ai fini della tutela psicologica del
        soggetto.Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di
        derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza,
        qualora si prospettino gravi pericoli perla vita o per la salute psicofisica
        del soggetto e/o di terzi. 
      Articolo 14 
        Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è
        tenuto ad in informare,nella fase iniziale, circa le regole che governano
        tale intervento.È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario,
        i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. 
      Articolo 15 
        Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
        professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
        strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. 
      Articolo 16 
        Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
        ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo
        da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione. 
      Articolo 17 
        La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso
        la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
        qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale
        documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi
        alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
        da norme specifiche.Lo psicologo deve provvedere perché, in caso
        di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un
        collega ovvero all'Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla
        costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la
        realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati. 
      Articolo 18 
        In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché
        sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da
        parte del cliente e/o del paziente, de professionista cui rivolgersi. 
      Articolo 19 
        Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione
        e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della
        specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
        contrarie a tali principi. 
      Articolo 20 
        Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo
        psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per
        i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. 
      Articolo 21 
        Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è
        tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento
        riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
        stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.È
        fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia,
        ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche. 
      Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza 
      Articolo 22 
        Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
        professionalmente,e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
        professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. 
      Articolo 23 
        Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene
        al compenso professionale.In ambito clinico tale compenso non può
        essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale;
        in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe
        ordinistiche, minime e massime. 
      Articolo 24 
        Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
        all'individuo,al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano
        essi utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili circa
        le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse,
        nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.Pertanto,
        opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.Se
        la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo,
        dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. 
      Articolo 25 
        Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione
        di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa
        i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza,
        se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano
        recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei propri
        interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare
        tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. 
      Articolo 26 
        Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi
        attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
        interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
        o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di
        assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza,
        anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura
        di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia. 
      Articolo 27 
        Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto
        terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
        cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
        proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le
        informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi. 
      Articolo 28 
        Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
        che possano interferire con l'attività professionale o comunque
        arrecare nocumento all'immagine sociale della professione.Costituisce
        grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno
        psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto
        o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare
        di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave
        violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del
        rapporto professionale.Allo psicologo è vietata qualsiasi attività
        che, in ragione del rapporto professionale,possa produrre per lui indebiti
        vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale,
        ad esclusione del compenso pattuito.Lo psicologo non sfrutta la posizione
        professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di
        tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale. 
      Articolo 29 
        Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione
        che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di
        cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale. 
      Articolo 30 
        Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
        forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
        professionali. 
      Articolo 31 
        Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente,
        subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà
        genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di
        cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale
        nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad
        informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.Sono
        fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità
        legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. 
      Articolo 32 
        Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale
        su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
        stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le
        finalità dell'intervento. 
      Capo III - Rapporti con i colleghi 
      Articolo 33 
        I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
        reciproco, della lealtà e della colleganza.Lo psicologo appoggia
        e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività,quale
        che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
        vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche. 
      Articolo 34 
        Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche
        e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla
        comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione
        per scopi di benessere umano e sociale. 
      Articolo 35 
        Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è
        tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi. 
      Articolo 36 
        Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
        relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti
        a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro
        decoro e della loro reputazione professionale.Costituisce aggravante il
        fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
        Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi
        in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo
        è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine
        competente. 
      Articolo 37 
        Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
        delle proprie competenze.Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario
        della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze,
        lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad
        altro professionista. 
      Articolo 38 
        Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
        in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
        psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi
        del decoro e della dignità professionale. 
      Capo IV - Rapporti con la società 
      Articolo 39 
        Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
        esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare
        il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
        opinioni e scelte. 
      Articolo 40 
        Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
        di pubblicità,lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
        scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso,
        la pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale
        devono essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà
        scientifica e di tutela dell'immagine della professione. 
      Capo V - Norme di attuazione 
      Articolo 41 
        È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine
        degli psicologi l' "Osservatorio permanente sul Codice Deontologico",
        regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con
        il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei
        Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile
        a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale
        dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.
        Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge
        18 febbraio 1989, n. 56. 
      Articolo 42 
        Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo
        alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi
        dell'art. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. 
      
      
        
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