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       REGOLAMENTAZIONE
        E PRIVACY 
      
       
       
      Disciplina
        generale del trattamento dei dati personali relativi alla 
        salute e alla vita sessuale: legge n. 675/96 e autorizzazione generale 
        n. 2/02 dell'Autorità Garante. 
      La legge n. 675 del 31/12/96, recante il titolo
        "Tutela delle persone 
        e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", 
        rappresenta il primo intervento normativo organico in materia di 
        privacy, tanto da potere essere definita la legge madre sulla privacy. 
        Il provvedimento legislativo in questione mira a ridurre al minimo i 
        rischi di danno o di pericolo che i trattamenti dei dati personali 
        potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali,
        nonché 
        per la dignità delle persone. 
        Onde rafforzare tale tutela la legge 675/96 ha altresì provveduto 
        all'istituzione di un apposito organo, il "Garante per la protezione 
        dei dati personali",, al quale ha affidato vari compiti, tutti 
        finalizzati al rispetto delle norme poste a salvaguardia della vita 
        personale e sociale dei cittadini. 
        Premesso che per "trattamento" debba intendersi "qualunque 
        operazione", anche informatizzata o automatizzata, avente ad oggetto
        ". 
        la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 
        l'elaborazione." di dati, mentre per "dato personale" si
        debba far 
        riferimento a qualsiasi informazione, relativa a persona fisica o 
        persona giuridica, che valga ad identificarla (art. 1 lett. b-c l. 
        675/96), vige il principio generale secondo il quale il trattamento di 
        dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto 
        interessato (art. 11 l. 675/96). In realtà, la legge 675/96, da
        un 
        lato, prevede espressamente dei casi per i quali questa regola 
        generale subisce un'eccezione, e quindi non è necessario il preventivo 
        consenso, quando, per esempio, il trattamento sia "finalizzato 
        unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è 
        effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta" 
        ovvero sia "necessario per la salvaguardia della vita o 
        dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso
        in cui 
        l'interessato non può prestar il proprio consenso per impossibilità 
        fisica, per incapacità d'agire o per incapacità di intendere
        o di 
        volere" (art. 12 l. 675/96); dall'altro lato, individua dei 
        dati "sensibili", tra cui si annoverano quelli idonei a rilevare
        lo 
        stato di salute e la vita sessuale della persona, che assoggetta ad un 
        regime particolare (art. 22 l. 675/96). La norma prevede, infatti, che 
        le informazioni personali più riservate possano essere utilizzate 
        soltanto dietro consenso scritto dell'interessato (salvo i casi 
        eccezionali sopra descritti) e autorizzazione preventiva dell'Autorità 
        Garante. Negli ultimi anni, per ovviare all'inconveniente di 
        rilasciare singole autorizzazioni alle numerose categorie coinvolte, 
        il Garante della privacy ha fatto ricorso allo strumento dei 
        provvedimenti generali, le cosiddette autorizzazioni generali, 
        risultate idonee per prescrivere misure uniformi a garanzia degli 
        interessati. L'ultima in ordine di tempo, concernente l'utilizzo dei 
        dati relativi alla salute e alla vita sessuale, è l'Autorizzazione
        n. 
        2/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09/04/02, 
        supplemento ordinario n. 70. L'autorizzazione è rilasciata, tra
        gli 
        altri, agli psicologi e, più in generale, agli esercenti le 
        professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi, al fine di 
        consentire loro l'adempimento di specifici obblighi o l'esecuzione ". 
        di specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o 
        da regolamenti, in particolare in materia di igiene e sanità pubblica, 
        . di diagnosi e cura, . di tutela della salute mentale.". Essa si 
        estende altresì a coloro che collaborano con i soggetti sopra esposti 
        ovvero che esplicano compiti di organizzazione o di gestione 
        amministrativa (art.1.1 autorizz. 2/02). Si precisa, inoltre, che il 
        trattamento autorizzato può avere ad oggetto i dati strettamente 
        pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità delle categorie 
        di soggetti interessati, potendo riguardare, parimenti, stati di 
        salute pregressi (art. 2 autorizz. 2/02). Resta comunque fermo 
        l'obbligo di acquisire il consenso scritto dell'interessato, secondo 
        le regole generali fissate dalla legge n. 675/1996 (art. 3 autorizz. 
        2/02). In sintesi, coloro ".che rientrano nell'ambito di applicazione 
        della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una 
        richiesta di autorizzazione all'Autorità Garante della privacy, 
        qualora il trattamento da effettuarsi avvenga in conformità a suddette 
        prescrizioni" (art. 6 autorizz. 2/02). 
        Infine, va precisato che il concetto di "trattamento" va distinto
        da 
        quello di "diffusione" e "comunicazione" dei dati
        personali. La 
        diffusione e la comunicazione implicano la conoscenza dei dati 
        personali che soggetti terzi, diversi dall'interessato, ricevono, in 
        qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
        consultazione; in particolare, mentre la diffusione è rivolta a 
        soggetti indeterminati, la comunicazione è indirizzata a soggetti 
        determinati. L'autorizzazione n. 2/02, richiamandosi ai principi 
        generali già contenuti all'art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996, 
        ribadisce il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato 
        di salute, salvo nel caso in cui tale diffusione si renda necessaria 
        per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati; 
        anche i dati più strettamente attinenti alla vita sessuale sono 
        soggetti al divieto di diffusione, sempre che non siano stati resi 
        manifestatamene pubblici dal soggetto interessato ed egli non abbia 
        manifestato successivamente la sua opposizione alla diffusione, per 
        legittimi motivi. Sussiste, invece, la possibilità di diffondere
        i 
        soli dati anonimi e di includerli, nello specifico, in pubblicazioni a 
        contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o 
        all'informazione sanitaria (art 7, ultimo comma, autorizz. 2/02). 
        Rispetto alla diffusione, la comunicazione dei dati relativi allo 
        stato di salute, di regola, è consentita, purché essa sia
        espressione 
        degli obblighi, dei compiti e dei doveri istituzionali propri delle 
        categorie predette e si rivolga a soggetti titolari di interessi 
        apprezzabili e giuridicamente tutelati (familiari, organizzazioni di 
        volontariato.). 
        La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 Febbraio 
        2002 fino al 30 Giugno 2003 (art. 8 autorizz. 2/02); in materia, essa 
        lascia impregiudicati i divieti o i limiti più restrittivi sanciti
        da 
        norme di legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria; tra questi, 
        particolare importanza rivestono ".gli obblighi di legge che vietano 
        la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui 
        profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, oltre gli 
        obblighi deontologici previsti dal codice di deontologia medica 
        adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi 
        e degli odontoiatri", nonché l'art. 734-bis del codice penale,
        il 
        quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o 
        dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 
        7 autorizz. 2/02). 
      D. ssa Bartoli Ilaria 
        PATROCINATORE LEGALE 
        
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